3716 visiteDal 4 gennaio 2013 è entrata in vigore la L. 219 del 10 dicembre 2012 che dà attuazione ad un principio fondamentale di civiltà che, nel solco della Costituzione italiana, prescrive la piena parificazione dei diritti spettanti ai figli nati fuori dal matrimonio con quelli nati nel matrimonio così eliminando l’ingiusta
distinzione tra figli legittimi e figli naturali.
La normativa prevede anche il trasferimento di alcune competenze dal Tribunale per i Minorenni ai Tribunali Ordinari, più numerosi sul territorio e quindi presenti in ambiti sociali più ristretti.
Il riconoscimento dell’unicità dello status giuridico dei figli viene espresso mediante l’attribuzione di competenza al Tribunale Ordinario della materia relativa al rapporto tra genitori e figli, nel caso che i primi siano in via di separazione, e riguarda non solo i figli “legittimi” ma anche i figli nati fuori dal matrimonio, con una disciplina sostanziale unitaria nei due casi per la regolamentazione dell’affidamento e di altre questioni connesse, tra cui ricordiamo il riconoscimento dei figli per quanto riguarda l’età dei genitori e le modalità di attuazione.
Dalla nuova formulazione delle norme scaturiscono però alcune incertezze interpretative ed applicative riguardanti, in particolare, i provvedimenti in materia di limitazione o di decadenza della potestà genitoriale, fino al dicembre 2012 di competenza del Tribunale per i minori e che, in caso di separazione o divorzio, possono ora essere assunti dal Tribunale ordinario. Si pongono così questioni attinenti non solo alle competenze dei due tipi di Tribunali, ma anche agli spazi da riservare all’ascolto dei minori, alle modalità di rapporto con i servizi sociali e sanitari ed in generale alla specializzazione dell’organo giudicante. La modifica apportata dalla legge n. 219 alle competenze del Tribunale Ordinario e di quello Minorile pone, quindi, diversi problemi da affrontare, non solo per i magistrati (per i quali sembra ormai irrinunciabile la specializzazione) e per gli avvocati (per un approccio volto sia alla difesa dei genitori che alla cognizione e tutela dei diritti dei figli), ma anche per gli operatori sociali. Il ruolo di questi ultimi, infatti, non appartiene solitamente all’esperienza dei Tribunali Ordinari mentre è normativamente previsto dinanzi all’Autorità Giudiziaria Minorile nei procedimenti civili per la tutela dei minori in situazione di pregiudizio ed è fondamentale sia per l’accertamento delle relazioni familiari sia per la tutela dei diritti dei minori. Si rende, quindi, necessaria una conoscenza chiara della nuova normativa ed una comprensione delle sue conseguenze e ricadute nell’attività professionale, specie in quella degli operatori sociali, al fine di saper intervenire in modo corretto e tempestivo nel supremo interesse del minore.
Il corso di propone di
. presentare le modifiche introdotte dalla nuova normativa, entrata in vigore dall’1 gennaio 2013;
. discutere le differenze tra le regole precedenti (art. 38 disp. att. C.C.) e la nuova normativa;
. approfondire il senso e le conseguenze del passaggio delle competenze dal T.M. ai T.O. per quanto riguarda la tutela dei minori nel caso di separazione delle coppie di fatto, specie se il problema dell’affidamento fosse affrontato da sezioni non specializzate dei T.O.;
. comprendere come si modificano le competenze civili del T.M. e dei T.O.;
. considerare le possibili modifiche dell’ intervento sociale a tutela dei minori e le possibili modalità relazionali dei servizi con i T.O.
Destinatari dell'iniziativa
Magistrati, giuristi, avvocati ed operatori sociali che si occupano di tutela minorile
Docenti
- Prof.ssa Bianca Barbero Avanzini, già ordinario di Sociologia della famiglia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore; già giudice onorario ed attualmente collaboratore del Tribunale per i minorenni di Milano
- Dott.ssa Maria Francesca Pricoco, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania
- Avv. Carmelo Padalino, curatore del sito www.affidamentocondiviso.it
- Dott. Massimo Pulvirenti, giudice presso la I sezione civile del Tribunale di Catania
- Dott. Umberto Zingales, Giudice presso il Tribunale per i minorenni di Catania
01/08/2013 10:57:11